Certificazioni

In Altre Parole è convenzionata con il CTP di Roma. 
Frequentando i nostri corsi è possibile sostenere il test di lingua italiana per il permesso di soggiorno!

Cosa deve certificare il test?
 Il test deve attestare una conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue [file PDF] approvato dal Consiglio d'Europa.

Che conoscenza dell'italiano corrisponde al livello A2?
Se si conosce l'italiano almeno ad un livello A2 si sono acquisite le seguenti abilità:
Ascolto: Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda direttamente (per esempio informazioni di base sulla mia persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
Lettura: Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.
Interazione: Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione.
Produzione orale: Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica e il mio lavoro attuale o il più recente.
Produzione scritta: Riesco a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Riesco a scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno



Cos'è il test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno?
Il test di conoscenza della lingua italiana è previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (introdotto dall' articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009) e disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010.
Dal 9 dicembre 2010 è necessario superare il test per poter richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La
circolare del Ministero dell’Interno n. 7589 del 16 novembre 2010 e la circolare del Ministero dell'Interno n.8071 del 1 dicembre 2010 forniscono ulteriori chiarimenti e informazioni sulle modalità di svolgimento del test.

Chi deve superare il test?
Il test deve essere superato dai cittadini non comunitari che, in possesso da almeno 5 anni di un permesso in corso di validità rilasciato in Italia e dei requisiti di reddito, intendono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Deve essere sostenuto anche dai familiari per i quali puo' essere richiesto il permesso di soggiorno CE.

Chi non è tenuto a svolgere il test? chi è affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da handicap
- i figli minori di 14 anni , anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge
- chi è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
- chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue.
- chi ha frequentato corsi di lingua italiana presso i CPT ed ha conseguito un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (circolare n.8071 del 1 dicembre 2010)
- chi ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue.
- chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, oppure frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
- chi e' entrato in Italia per lavoro "in casi particolari" al di fuori delle quote per svolgere attività di
  • dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
  • traduttori e interpreti;
  • giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, oppure da emittenti radiofoniche o televisive straniere;